Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede:

          a) mediante utilizzazione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2006 relative a disposizioni per il finanziamento di missioni di pace all'estero, di professionalizzazione delle Forze armate e di nuovi sistemi d'arma;

          b) quanto a 49 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

          c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti:

          a) dalla tassazione di trasferimenti di capitali all'estero riguardante tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con aliquota del 6 per cento per le operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, sino al 5 per cento per le operazioni aventi una

 

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durata non superiore a trenta giorni e sino al 4 per cento per operazioni di durata superiore a trenta giorni;

          b) dall'aumento delle aliquote IVA sino al 2 per cento sui beni finali di investimento e dall'introduzione di una tassazione sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in un'addizionale IVA del 3 per cento sulle relative immobilizzazioni tecniche.

      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.